Vado in ferie! Ma quando e come posso andarci?
Già dai primi mesi dell’anno, i lavoratori si armano di calendari e programmi per predisporre un piano ferie che metta d’accordo tutti.
Ma a tutti spettano gli stessi giorni?
Non proprio, esistono delle regole. Vediamole:
Un lavoratore matura le proprie ferie durante l’anno solare che va da gennaio a dicembre, in base alla presenza lavorativa. Ma non solo, le ferie si maturano anche quando non si lavora, in caso di maternità obbligatoria, malattia, ferie, permessi retribuiti e infortuni. Non si maturano invece in caso di maternità facoltativa, aspettativa, cassa integrazione a zero ore e assenza per malattia del bambino.
Se sei un lavoratore a “settimana corta” molti Ccnl prescrivono di usare il coefficiente 1,2 (6/5) per calcolare le reali ferie usufruite. Ad esempio, se si chiedono dieci giorni di ferie, queste verranno considerate come godute per dodici giorni, proprio perché ogni giornata lavorativa vale 1,2. Questo meccanismo serve a creare equità tra chi lavora 5 e 6 giorni.
Se sei un lavoratore part-time, bisognerà tener conto della tipologia del tuo contratto:
a. ORIZZONTALE: per i lavoratori che lavorano con orario ridotto rispetto all’orario pieno giornaliero (esempio 4 ore dal lunedì al venerdì), i giorni spettanti sono gli stessi di un lavoratore a tempo pieno.
b. VERTICALE: per i lavoratori che lavorano con orario pieno solo in alcuni giorni della settimana del mese o dell’anno (ad esempio 8 ore tre giorni a settimana), i giorni di ferie spettanti devono essere calcolati in modo proporzionale alle giornate di lavorative svolte.
c. MISTO: per i lavoratori che lavorano con un sistema orario misto tra i due precedenti (ad esempio due giorni 4 ore e tre giorni 8 ore), le ferie di calcolano sempre in proporzione alle giornate lavorate.
Ecco la formula per calcolare le ferie in un part-time verticale misto: N. giorni lavorati : N. giorni totali lavorabili = x : ferie spettanti nell’anno per un full-time
Quanto durano le ferie?
La legge dice che la durata minima delle ferie è di quattro settimane, salvo diverse indicazioni del Ccnl.
Posso rinunciarci?
La risposta è no. Il lavoratore ha il diritto irrinunciabile a godere delle ferie spettanti, ogni altro patto contrario è nullo.
Come ne posso usufruire?
Salvo diverse indicazioni dei Ccnl, il lavoratore usufruisce delle ferie:
a. Per almeno due settimane nell’anno di maturazione
b. Per le restanti due entro 18 mesi successivi al termine dell’anno relativo alla maturazione Ad esempio, ipotizziamo che nel 2020 si maturano quattro settimane di ferie, il lavoratore dovrà usufruire di due settimane entro dicembre 2020 e di altre due settimane entro giugno 2022.
Chi stabilisce il periodo di ferie?
Il datore di lavoro, come espressione del potere organizzativo e direttivo. Il lavoratore può solo indicare il periodo nel quale vuole usufruirne. Negare le ferie è sanzionabile dal punto di vista amministrativo e prevede anche il risarcimento di un danno patrimoniale.
NB: le ferie non possono essere monetizzate. In nessun caso, proprio perché sono un diritto irrinunciabile riconosciuto dalla Costituzione.
Contributi su ferie non godute:
Nel caso di ferie non godute, entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, vengono versati i contributi. Il pagamento dei contributi avrà evidenza nella busta paga di luglio e andrà effettuato entro il 20 agosto del 2° anno successivo alla maturazione delle ferie non godute.
Ecco un piccolo memorandum sulle prossime scadenze:
-30.06.2020: termine entro cui godere delle ferie maturate nel 2018 (18 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione delle ferie)
-20.08.2020: se vi è un residuo ferie 2018 si dovranno pagare i contributi su tali ferie non godute:(i contributi vengono recuperati al momento dell’effettivo godimento delle ferie)
-31.12.2020: fruizione di almeno due settimane di ferie maturate nell’anno 2020
-30.06.2021: termine per il possibile godimento delle ferie maturate nel 2019
Insomma, buone vacanze!