Maternità e paternità diritti e congedi per i genitori che lavorano

Diventerete a breve genitori e vi state chiedendo come conciliare i nuovi impegni familiari con il lavoro? Vediamo insieme quali sono i congedi di cui possono usufruire i genitori durante il periodo di gravidanza e dopo la nascita del bambino.

La fonte normativa principale cui far riferimento è il Decreto Legislativo, il n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto “Testo Unico maternità/paternità”. Si dovranno verificare poi, eventuali regole di maggior favore, dettate dal Contratto Collettivo Nazionale applicato al proprio rapporto di lavoro.

Quali sono i permessi e congedi cui ha diritto la mamma del bambino?

PERMESSI PER VISITE IN GRAVIDANZA:

La lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per effettuare gli accertamenti clinici e le visite specialistiche se questi devono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

 CONGEDO DI MATERNITA’ (maternità obbligatoria)

È il periodo durante il quale la lavoratrice può astenersi dal lavoro percependo un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.

  •  DURATA:

In via generale il congedo di maternità dura 5 mesi totali (2 mesi precedenti il parto e 3 mesi dopo il parto, salvo ipotesi di flessibilità).

Ci sono però delle eccezioni che possono aumentare i mesi per cui si ha diritto al congedo anticipandolo o prorogandone la data di fine (gravidanze a rischio o condizioni di lavoro pericolose). Si parla in questi casi di maternità obbligatoria anticipata.

Per approfondire i congedi anticipati e flessibili

-In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

  •  QUANTO SPETTA

Durante il periodo di astensione obbligatoria, anche anticipata, spetta l’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga che precede l’inizio del congedo.

Tale indennità, se pur a carico dell’Inps, viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.

Molti Contratti Collettivi prevedono l’integrazione di tale indennità, a carico del datore di lavoro, per riconoscere alla lavoratrice il 100% della retribuzione.

 CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)

E’ un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per prendersi cura dei propri figli durante i primi anni di vita fino al compimento dei 12 anni.

  •  DURATA:

-massimo 6 mesi, continuativi o frazionati per la madre;

- massimo 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati per il padre;

-per un periodo complessivo di 10 mesi, elevabili ad 11, complessivamente per i due genitori che possono usufruirne anche contemporaneamente.

I mesi sono elevabili a 7 e 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati.

-in caso di figli di età fino a 12 anni con gravi disabilità il congedo parentale può essere prolungato per un totale di 36 mesi.

  • QUANTO SPETTA:
  1. Se il congedo è usufruito entro i primi 6 anni di età del bambino spetta il 30% della retribuzione media giornaliera;
  2. Se usufruito dai 6 agli 8 anni spetta il 30% della retribuzione media giornaliera solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; 
  3. Se usufruito dagli 8 anni ai 12 non viene retribuito

Tale indennità se pur a carico dell’Inps viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.

 PERMESSI ALLATTAMENTO:

La lavoratrice che terminata la maternità obbligatoria rientra a lavorare può usufruire di permessi retribuiti

  • DURATA

Entro un anno di vita del bambino

  •  QUANTO SPETTA

-1 ora di permesso giornaliero retribuito se l’orario di lavoro svolto è inferiore a 6 ore

-2 ore di permessi giornalieri retribuiti se l’orario di lavoro svolto e superiore a 6 ore

I permessi allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare.

Tale indennità se pur a carico dell’Inps viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera con conguaglio contributivo.

 PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO:

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, senza diritto alla retribuzione, salvo previsioni di maggior favore del Ccnl:

– durante le malattie del bambino di età non superiore ai 3 anni;

– nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni di età.

 Il padre del bambino, titolare di rapporto di lavoro, che diritti ha nell’ambito del rapporto lavorativo?

 

 CONGEDO DI PATERNITA’:

Per i tre mesi dopo il parto o per la parte residua nel caso in cui la madre sia deceduta o gravemente inferma

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO:

7 giorni, anche non continuativi, da usufruire entro i 5 mesi di età del bambino retribuiti a carico Inps al 100%. Se ne può usufruire in concomitanza del congedo di maternità della madre.

 CONGEDO DI PATERNITA’ FACOLTATIVO:

1 giorno ma in sostituzione della madre, che dovrà rinunciare ad un giorno di congedo obbligatorio.

 CONGEDO PARENTALE:

si rimanda a quanto sopra descritto per le lavoratrici madri

 CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO:

vale quanto già descritto per le lavoratrici madri

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